Attualmente l’articolo 14 del DM n. 30/2015, sui Fia (Fondi di investimento alternativi) italiani riservati, definisce come destinatarie dell’offerta le seguenti categorie di investitori:
- Investitori professionali;
- Investitori non professionali che investono, direttamente o tramite gestione di portafogli, un importo complessivo, non frazionabile, non inferiore a 500mila euro;
- Componenti del Cda e dipendenti del gestore, senza alcuna soglia di ingresso.
La proposta di revisione dell’art. 14, oggetto della consultazione, prevede la partecipazione ai Fia riservati, oltreché degli investitori professionali, dei seguenti soggetti:
- a) investitori non professionali con investimento minimo non inferiore a 500mila euro, non frazionabile, nel caso di investimento diretto (com’è adesso);
- b) investitori non professionali con investimento minimo non inferiore a 100mila euro non frazionabile e limite di concentrazione al 10% del proprio portafoglio finanziario (per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio in strumenti finanziari,inclusi i depositi bancari, e in prodotti di investimento assicurativi, disponibile presso il medesimo intermediario o gestore), che effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- c) soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del Fia nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, per conto di investitori non professionali;
- d) componenti del Cda e dipendenti del gestore, senza limitazioni di ingresso.
Il documento contiene, inoltre, alcuni quesiti su taluni aspetti riguardanti: la soglia minima di ingresso, il limite di concentrazione, la composizione del portafoglio finanziario e le gestioni di portafogli, sui quali è richiesto il parere dell’industria e degli stakeholders.